CONVEGNO TELEMATICO - PACCHETTO FORMATIVO 2022

Autonomia testamentaria e tutela dei legittimari

Su piattaforma e-learning, 04 Aprile 2022 - 31 Dicembre 2022

Presentazione

Nel vigente ordinamento si ravvisano due opposte esigenze d'ordine generale nell'ambito delle successioni mortis causa.

Alla libertà di disporre per testamento si contrappone la tutela dell'interesse della famiglia. Ai discendenti legittimi e naturali, al coniuge, alla parte superstite di un'unione civile, e, in mancanza di discendenti, agli ascendenti, spetta una porzione del patrimonio del de cuius calcolata non solo sulla base del c.d. relictum ossia sui beni lasciati al momento dell'apertura della successione al netto dei debiti e pesi ereditari, ma anche sui beni fuoriusciti per effetto di donazioni in vita che costituiscono il cd. donatum. Questa quota è definita "legittima" o "riserva", e colui che ne ha diritto viene definito "legittimario", "riservatario" ovvero "necessario". Essa costituisce quindi un limite alla libertà del testatore di disporre per testamento.

Secondo l'assunto prevalente, prima dell'apertura della successione al successibile non compete alcun diritto né alcuna aspettativa giuridica sui beni dell'ereditando.

Ai cd. legittimari la legge riserva una quota del patrimonio del de cuius ma solo dopo la morte di quest'ultimo. Questi può disporre del proprio patrimonio in vita come meglio ritiene e i soggetti ai quali la legge riserva una quota di legittima non potrebbero opporsi agli atti dispositivi né chiedere provvedimenti conservativi in quanto privi di un diritto soggettivo o di una aspettativa giuridica.

Con la riforma degli artt. 561 e 563 del c.c., avvenuta per effetto dell'art. 2, comma 4-novies, lett. a), n. 1, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80, al legittimario è stato però riconosciuto un vero e proprio diritto all'opposizione alle donazioni effettuate dal futuro ereditando, al fine di evitare il decorso del termine ventennale di prescrizione dell'eventuale azione di restituzione, superando il radicato convincimento secondo il quale al legittimario, durante la vita del soggetto a cui è legato da rapporto di coniugio o parentela in linea retta, competa esclusivamente una aspettativa di fatto assolutamente priva di alcuna forma di tutela giuridica.

Strumentalmente all'interesse alla conservazione del diritto di opposizione alle donazioni è stato giudizialmente riconosciuto al legittimario, il diritto di agire per l'accertamento della simulazione rispetto ad atti formalmente conclusi a titolo oneroso.

La l. n. 55 del 2006, inoltre, ha introdotto nel codice civile l'istituto del patto di famiglia (artt. 768-bis - 768-octies), con consequenziale modifica dell'art. 458 c.c., in tema di divieto di patti successori, consentendo il trasferimento immediato dell'azienda o della quota societaria a favore del discendente, del tutto svincolato dalla morte dell'imprenditore disponente, con la possibile e contestuale liquidazione da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie agli altri partecipanti al contratto (cioè "coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore", come recita l'art. 768-quater, comma 1, c.c., ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss.).

Il convegno si svolgerà in forma seminariale con l'intento di affrontare, in chiave ricostruttiva e razionalizzante, le questioni di maggiore interesse.
 
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